mercoledì 10 luglio 2024

FIRMA




Sono un uomo sposato da 10 anni. Mia moglie un giorno a pranzo mi comunica che ha deciso di separarsi, che vuole vendere la casa e dividere nostro figlio tra noi. Nella nostra relazione non c'è mai stata violenza fisica o verbale, né tradimenti da parte mia. Ho sempre provveduto a pagare il mutuo, le bollette e i viaggi, prendendomi cura delle esigenze di nostro figlio. Non sono un ludopatico, non faccio uso di alcool, fumo o droghe. Niente di ciò che potrebbe costituire un motivo valido per negarmi il diritto di vivere in casa mia e godermi mio figlio nel quotidiano. 

In molte separazioni, come la mia, la legge affida i figli alla madre, indipendentemente dalle circostanze specifiche che hanno portato alla separazione e senza considerare se il padre abbia dimostrato di essere altrettanto idoneo nell'ambito della cura e dell'educazione dei figli. 


Siamo nel 21° secolo, un periodo in cui ci battiamo per l'uguaglianza e l'equità in tutti gli aspetti della società, compreso il diritto alla tutela dei figli. Eppure, la legge continua a perpetuare uno stereotipo antico, alla madre il compito di badare ai figli mentre il padre, ingiustamente, viene escluso.

Pertanto, chiedo una rivisitazione della norma di legge che affida automaticamente i figli alla madre dopo una separazione, affinché si valutino nel giusto modo e con equità le situazioni specifiche e le abilità di entrambi i genitori. 

Facciamo sì che anche i padri abbiano la possibilità di essere presenti nella vita dei propri figli, senza ostacoli ingiustificati. Firmano la petizione, per il diritto di ciascun genitore di essere una figura attiva e stabile nella vita dei propri figli.

Mantenimento figli, la Cassazione detta le nuove regole: cosa cambia


Tre sentenze della Cassazione fissano i criteri per calcolare l’assegno di mantenimento per i figli, superando il solo confronto tra i redditi dei genitori.
Un sistema più elastico e completo, che va oltre il semplice calcolo matematico basato sui redditi dei genitori. La Corte di Cassazione, con tre recenti e importanti pronunce, mette in fila i criteri per quantificare l’assegno di mantenimento per i figli, minori o maggiorenni non ancora autosufficienti, in caso di separazione. Le ordinanze 25403 e 25421 del 16 settembre e 25534 del 17 settembre 2025, delineano un quadro interpretativo che impone ai giudici di considerare una pluralità di fattori: dalle esigenze attuali dei figli al tenore di vita passato, dai tempi di permanenza con ciascun genitore fino al valore economico del lavoro di cura. Si tratta di una svolta che mira a garantire una valutazione più equa e aderente alla realtà di ogni singolo nucleo familiare.

Il principio della “bidimensionalità”

I giudici della Suprema Corte hanno innanzitutto ribadito che il contributo al mantenimento dei figli possiede una natura “bidimensionale”. Da un lato, esiste il rapporto tra genitori e figli, che si fonda su un principio di uguaglianza. In base a questo, tutti i figli, a prescindere dal fatto che i genitori fossero o meno sposati, hanno lo stesso identico diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, sempre nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni. Dall’altro lato, vi è il rapporto interno tra i due genitori separati, che è invece governato da un principio di proporzionalità. Secondo questo principio, entrambi i genitori sono tenuti ad adempiere ai loro obblighi verso la prole in proporzione alle rispettive sostanze e alla propria capacità di lavoro, sia essa professionale o casalinga.

Oltre il reddito: un criterio completo e flessibile

È l’articolo 316-bis, comma 1, del Codice civile a stabilire la regola della proporzionalità. Tuttavia, la Cassazione, con l’ordinanza 25403/2025, chiarisce un punto fondamentale: questa norma non impone un criterio di calcolo automatico basato su una mera percentuale dei redditi dei due genitori. Al contrario, prevede un sistema di valutazione molto più ampio ed elastico.

Il giudice non deve limitarsi a confrontare le buste paga o le dichiarazioni dei redditi. Deve, invece, tenere conto di ogni altra risorsa economica disponibile e della capacità di svolgere un’attività professionale o domestica. Questo significa considerare patrimoni immobiliari, rendite finanziarie, ma anche la potenziale capacità lavorativa di un genitore che potrebbe essere disoccupato ma in grado di lavorare. Nello stesso tempo il tribunale ha la possibilità – dinanzi a dichiarazioni dei redditi che appaiono non veritiere – di ricostruire il tenore di vita del soggetto obbligato sulla base delle spese da questi affrontate (ad es.: bollette, viaggi, mutui, canoni di locazione, ecc.). Al più, è possibile altresì chiedere un’indagine della polizia tributaria.


I cinque parametri per calcolare l’assegno

L’ordinanza 25421/2025 scende ancora più nel dettaglio, elencando i parametri che devono guidare l’attuazione del principio di proporzionalità per quantificare l’assegno periodico. Questi sono:

  1. le attuali esigenze del figlio: la valutazione deve essere ancorata al presente, considerando i bisogni concreti legati all’età, alla salute, all’istruzione e alla vita sociale del minore;
  2. il tenore di vita goduto in costanza di convivenza: l’assegno deve tendere a garantire al figlio un tenore di vita simile a quello che aveva quando i genitori vivevano insieme, per limitare il trauma della separazione;
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore: la ripartizione del tempo che il figlio trascorre con mamma e papà ha un peso nella determinazione del contributo, poiché incide sulle spese dirette sostenute da ognuno;
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori: come già specificato, non si guarda solo al reddito da lavoro, ma a tutte le “sostanze” di cui dispongono;
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura: la Cassazione riconosce che il lavoro casalingo e l’assistenza diretta ai figli hanno un valore economico che deve essere considerato. Il genitore che si occupa prevalentemente della cura quotidiana dei figli, di fatto, fornisce un contributo che va oltre l’esborso monetario.

Alla luce di questa regola, i giudici chiariscono che la partecipazione di ciascun genitore non deve essere necessariamente paritaria.


Focus sul presente, non su futuri ipotetici

Un altro aspetto chiave chiarito dalla Corte riguarda l’orizzonte temporale della valutazione. Le esigenze del figlio vanno considerate “all’attualità”. Non è corretto, pertanto, fondare la quantificazione dell’assegno su proiezioni a lungo termine e indeterminate, come le “potenzialità che derivino dalla capacità reddituale dei genitori, spendibili in futuro”. Allo stesso modo, non si può fare riferimento al tenore di vita che la famiglia avrebbe potuto raggiungere se la crisi non fosse mai intervenuta. Sono ammesse considerazioni sul futuro (prognostiche) solo se riguardano eventi precisi, ordinari e collocati in un arco di tempo circoscritto, che rappresentino uno sviluppo probabile e coerente della situazione attuale. L’esempio fornito è quello delle spese per l’istruzione scolastica, che per sua natura si protrae per più anni.

L’aumento automatico con la crescita dei figli

Infine, con l’ordinanza 25534/2025, la Cassazione stabilisce un principio di grande rilevanza pratica. L’aumento delle esigenze dei figli legato alla loro crescita è un “fatto notorio“. Questo significa che si tratta di una circostanza così ovvia e conosciuta che non necessita di essere provata in giudizio dal genitore che chiede la revisione dell’assegno.

La conseguenza è importantissima: questo fatto, da solo, è sufficiente a legittimare un aumento dell’assegno di mantenimento, anche in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del genitore obbligato al versamento. La crescita dei figli, con i connessi maggiori costi per cibo, vestiti, istruzione e vita sociale, è considerata una variabile che impone di per sé un adeguamento del contributo.










RIFORMA CARTABIA, COSA CAMBIA NELL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO GIUDIZIALE


La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso ma si arriva dal Giudice alla prima udienza già con tutto in modo che sia più facile (e veloce) decidere. Quindi l’avvocato dovrà subito inserire negli atti, in maniera dettagliata e completa, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova (documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.).

In particolare:

A) in caso di richieste di “contributi economici” in favore dei figli o del coniuge devono essere obbligatoriamente allegati i documenti che provino le condizioni economiche-patrimoniali-finanziarie dei genitori/coniugi (redditi da lavoro, proprietà immobiliari o mobiliari, partecipazioni societarie, estratti conto bancari, investimenti ecc.). 

Il reddito può derivare non solo dal “reddito da lavoro” (stipendio da dipendente, fatturato da professionista, lavoratore autonomo o imprenditore, dividendi della società, bonus, commissioni ecc.), ma anche dal “reddito finanziario” (investimenti in Borsa, azioni, obbligazioni, interessi bancari ecc.) o dal “reddito da patrimonio” (affitto di case, uffici, terreni ecc.).

Tra i documenti, è importante depositare anche tutte le spese che si hanno (cibo, luce, gas, vestiario, scuola, doposcuola, ripetizioni private, auto, visite mediche, abbonamenti, sport, svago, viaggi, spese condominiali, affitto, colf/collaboratrice domestica ecc.), ma anche eventuali uscite economiche: mutui, prestiti e finanziamenti.

Il convenuto (coniuge a cui è stato notificato il ricorso) dovrà costituirsi con un atto prendendo posizione sulle domande ed i mezzi istruttori (prove) indicate dal ricorrente (dal coniuge che ha iniziato per primo la causa depositando il ricorso in Tribunale). Anche il convenuto dovrà depositare tutti i documenti.

Esistono dei documenti che, in presenza di figli minori, devono obbligatoriamente essere depositati (disclousureobbligatoria) come: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Altri documenti, invece, sono facoltativi, e servono per rafforzare le domande: si pensi ad esempio un padre che voglia provare di essere presente con i figli, e deposita delle foto in varie occasioni (compleanni, gite scolastiche, durante i compiti a casa, mentre fanno sport, sono in vacanza ecc.).

Se una delle parti non dichiara in modo completo la propria condizione patrimoniale (non produce, o produce solo parzialmente, la dichiarazione dei redditi, i conti correnti bancari, l’elenco delle proprietà ecc.) il Giudice potrà condannarla al rimborso delle spese legali dell’altro coniuge ed al risarcimento dei danni eventualmente subiti. 

Con la riforma Cartabia, il principio di leale collaborazionetra le parti, diventa un punto fondamentale, e ha lo scopo di far capire ai coniugi, specialmente se genitori, l’importanza di giungere ad una decisione celere che tuteli i diritti dei figli.

B) in caso di richieste – generalmente della madre – di “affidamento dei figli (affidamento condiviso o esclusivo), di collocazione dei figli presso un genitore,assegnazione della casa, bisogna, anche qui, depositare subito tutte le prove (documenti, ma anche foto, eventuali dichiarazioni degli insegnati della scuola, testimoni ecc.). Anche l’altro genitore – generalmente il padre – che volesse tenere per più giorni con sé i figli durante la settimana o il week end, ma anche durante le vacanze (estive e invernali, le festività ecc.) dovrà immediatamente dare tutte le prove. 

C) in caso di richiesta di “addebito” della separazione (per tradimento) è necessario, fin da subito, depositare tutta la documentazione (foto, video, messaggi, dichiarazione dell’investigatore privato, pagine Facebook, Instagram, lista dei testimoni ecc.).

È agevole comprendere che, ancora di più con l’introduzione del nuovo rito, sarà importante rivolgersi ad un avvocato, preferibilmente ad un avvocato matrimonialista specializzato in diritto di famiglia, che sia capace – fin da subito – di usare una corretta strategia processuale e di indicare in modo specifico ed articolato i fatti e tutte le prove essenziali. 

Se prima della riforma Cartabia, infatti, si poteva iniziare una causa anche con un atto volutamente “debole” sperando nell’attività conciliativa del Presidente alla prima udienza o, in extremis, potendo aggiungere prove durante la causa (perché il Giudice anche dopo la prima udienza consentiva il deposito di memorie), con il nuovo rito questo non è più possibile. Ora, il processo è strutturato in un’unica fase in cui tutto deve essere detto e depositato (prove) prima della prima udienza.  Bisognerà fare tutto fin dall’inizio, un lavoro importantissimo per il quale è preferibile, per tutelare al meglio i propri diritti e quelli dei figli, affidarsi ad uno Studio legale specializzato in diritto di famiglia, con avvocati divorzisti.

UNA SOLA UDIENZA ENTRO 90 GIORNI CON GIÀ TUTTE LE PROVE E I DOCUMENTI

Entro 3 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso da parte dell’avvocato, viene fissata – con decreto – la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente. L’udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni dal deposito del ricorso. 

Dopo la notifica da parte del ricorrente del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al coniuge convenuto, le parti avranno la possibilità – prima dell’udienza – di depositare ulteriori atti per precisare le loro richieste e le istanze istruttorie (prove). Quindi prima della prima udienza le parti potranno depositare ulteriori documenti e prove, così da dare al Giudice istruttore un quadro completo.

Alla prima udienza, i coniugi non dovranno più – come succedeva in passato – comparire davanti al Presidentedel Tribunale per l’udienza presidenziale (prima fase), per poi essere mandati al Giudice istruttore (seconda fase). Ora, alla prima udienza i coniugi devono comparire direttamente davanti al Giudice istruttore delegato dal Collegio.

Viene, quindi, eliminata la struttura bifasica del procedimento di separazione e divorzio. 

Alla prima udienza, il Giudice istruttore, dopo aver preso visione degli atti e dei documenti, cercherà di trovare un accordo, e far conciliare i coniugi/genitori. Se le parti non si mettono d’accordo, il Giudice istruttore:

1) prenderà i provvedimenti provvisori ed urgenti(affidamento dei figli, collocazione dei figli minori, assegnazione della casa coniugale, tempi e modalità di permanenza dei figli presso l’altro genitore non collocatario, assegno mensile per i figli, eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc.). I provvedimenti provvisori ed urgenti sono esecutivi durante lo svolgimento della causa e sono sempre modificabili, revocabili o appellabili;

2) deciderà sulle istanze istruttorie: quindi valuta le prove, e valuterà, ad esempio se sentire, o meno, dei testimonifissando una nuova udienza per ascoltare i testi. Oppure, in caso di affidamento e collocazione dei figli, potrà decidere di far fare ad uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio c.d. CTU) una consulenza per comprendere quale sia il genitore più idoneo, fissando una nuova udienza per verificare la relazione. Oppure, in caso sia necessario analizzare dei bilanci, documentazione contabili o finanziari particolarmente complessi, potrà decidere di nominare un Consulente. Oppure, in caso vi siano dei redditi/guadagni che si presume non siano stati dichiarati, potrà decidere se far fare una indagine fiscalealla Polizia tributaria (Guardia di Finanza) ecc.

Nel caso in cui i coniugi avessero svolto congiuntamente domanda di separazione e divorzio la sentenza sarà articolata in capi separati nei quali saranno ben divise le decisioni:

1) relative alla separazione: figli, casa, economiche e decorrenza delle stesse, eventuale addebito

2) e quelle relative al divorzio

PROVVEDIMENTI URGENTI IN CASO DI PERICOLO 

Abbiamo visto che la prima udienza è fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Ma cosa succede se ci fossero dei gravi episodi che necessitano di un intervento immediato?

La riforma Cartabia prevede che, in casi eccezionali di pericolo per i minori o grave urgenza (per evitare il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile durante i 90 giorni per arrivare alla prima udienza) il Tribunale possa emettere immediatamente (cioè prima dell’udienza) dei provvedimenti urgenti. Questi provvedimenti (esempio allontanamento di un padre/marito violento), vengono emessi sulla base del racconto (e delle prove) date da un solo coniuge/genitore. Sono provvedimenti che vengono dati subito, in presenza di fatti molto gravi o pericolosi, senza contraddittorio ossia senza sentire – inizialmente – l’altro coniuge/genitore. Il Tribunale comunque fissa entro i successivi 15 giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati. Pertanto l’altro coniuge/genitore potrà difendersi, presentare un atto di difesa e delle contro-prove: questi provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili, anche successivamente.

LA TUTELA DEL MINORE E IL PIANO GENITORIALE

La riforma Cartabia presenta più attenzione anche per i figli minori. Se i coniugi hanno figli, dovrà essere depositato il “piano genitoriale” con gli impegni quotidiani dei figli, le attività, il calendario di ciascun minore: il Giudice potrà sanzionare il genitore che non rispetti quanto stabilito nel piano genitoriale, una volta accolto. 

Nel piano genitoriale dovranno essere indicate le attività, la scuola, la gestione dei pomeriggi o delle vacanze con lo scopo di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per stabilire l’affidamento, il collocamento e regolare il diritto di visita dei minori. In questo modo il Giudice vedrà effettivamente l’organizzazione familiare, e dei genitori, per ciascun minore, ben potendo anche comprendere l’effettivo apporto che singolarmente il genitore da all’accudimento, istruzione ed educazione del figlio.

Il Giudice avrà anche la possibilità di sanzionare la parte che prima abbia accettato il piano genitoriale, ma poi non lo rispetta nei tempi e nelle modalità (sarà possibile comminare ammonizioni o condannare il genitore al pagamento di un importo fino a 5’000,00 Euro).

ASCOLTO DEI FIGLI MINORENNI DA PARTE DEL GIUDICE PER DECIDERE L’AFFIDAMENTO, LA COLLOCAZIONE E I TEMPI

Nella separazione e divorzio giudiziale i figli – per i provvedimenti che li riguardano – vengono sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento. 

Far definitivamente confluire nel giudizio l’obbligo di ascolto è molto importante perché – con la riforma Cartabia – il minore diventa definitivamente parte del giudizio di separazione o divorzio dei genitori.  

L’ascolto del figlio avviene se i genitori non hanno trovato un accordo, e quindi sono in causa (quando si è in causa è il Giudice che decide l’affidamento, la collocazione dei figli presso un genitore e i tempi da trascorrere con l’altro genitore).

Il Giudice li ascolta direttamente (c.d. ascolto diretto), generalmente alla prima udienza, e può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.) ossia da un esperto o ausiliario (c.d. ascolto assistito).

Il colloquio tra Giudice e il bambino deve svolgersi in modo da garantire riservatezza e serenità al minorenne (il Giudice farà domande con estrema sensibilità, non si tratta di un interrogatorio ma di un colloquio, dove i genitori generalmente non sono presenti così da consentire ai bambini di esprimersi liberamente).

Le opinioni espresse dal figlio minore devono essere tenute in considerazione dal Giudice (ovviamente il Giudice dovrà capire, anche in relazione all’età dei bambini, se sono state date risposte sincere e genuine, oppure se il bambino è stato condizionato o ha paura di un genitore che gli ha fatto il “lavaggio del cervello”).

Il colloquio deve essere videoregistrato o deve essere fatto un verbale, anche con i comportamenti del minore (se aveva disagio, paura, tristezza, comportamenti violenti, rancorosi ecc.).

Il minore deve essere informato, quindi il Giudice deve spiegare il perché viene ascoltato (dovrà utilizzare un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile, accertandosi che il bambino abbia effettivamente capito).

L’ascolto dei figli non può però essere fatto dal Giudice se è pregiudizievole per i minori, tenuto conto delle condizioni psichiche o fisiche degli stessi o appare del tutto privo di utilità (non si può ascoltare il minore quando è troppo piccolo) o se il minore dichiara di non essere ascoltato, dovendo essere rispettata la volontà dei figli a non essere coinvolti nella vicenda giudiziaria.

Inoltre, se i genitori si accordano sull’affidamento dei figli, il Giudice procede all’ascolto solo se necessario: quindi, in una separazione consensuale o in un divorzio congiunto(consensuale), dove i genitori sono d’accordo sull’affidamento, sulla collocazione, sui tempi di permanenza, i figli generalmente non vengono ascoltati. Allo stesso modo, se durante una causa di separazione o di divorzio i genitori trovano un accordo, i figli non vengono ascoltati.

DOPO L’ASCOLTO DEI FIGLI IL GIUDICE DECIDE CON PROVVEDIMENTI “PROVVISORI” ED URGENTI

Dopo l’ascolto dei figli, il Giudice istruttore decide sull’affidamento dei figli (affidamento condiviso ad entrambi i genitori o affidamento esclusivo ad un solo genitore), la collocazione dei figli presso un genitore (il genitore con il quale il bambino andrà a vivere, ad esempio la mamma), e i tempi di permanenza con l’altro genitore (ad esempio, quante volte il papà potrà vedere i figli durante la settimana, il week end, le vacanze, gli orari ecc.). Con la collocazione viene anche assegnata la casa al genitore con il quale il bambino andrà ad abitare (ad esempio, se la collocazione viene data alla madre, l’assegnazione della casa coniugale viene data alla madre). 

Quelle del Giudice sono decisione prese generalmente alla prima udienza, quindi, sono provvedimenti “provvisori” ed urgenti. Può quindi capitare che il Giudice possa successivamente incaricare uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio) per far fare una CTU ossia una consulenza di approfondimento. Una volta depositata la relazione del Consulente, il Giudice potrebbe confermare o, eventualmente modificare, i provvedimenti provvisori ed urgenti.

Il Giudice deciderà anche per l’assegno di mantenimento. Ad esempio, se i bambini andranno ad abitare con la mamma, stabilirà il contributo di mantenimento per i figli che il padre – mensilmente – dovrà versare alla madre (assegno mensile di mantenimento per i figli). L’assegno è dovuto sia per i figli minorenni e sia per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendente (ancora studenti, o che hanno finito gli studi ma non sono ancora riusciti a trovare un lavoro).

IL GIUDICE AVRÀ MAGGIORI POTERI IN PRESENZA DI MINORI 

La protezione dei minori, come interesse preminente della riforma Cartabia, è evidente anche nei maggiori poteri che vengono conferiti al Giudice nel procedimento di separazione e divorzio. Il Giudice potrà decidere ed emettere provvedimenti anche senza specifica domandadi parte ed ammettere mezzi di prova d’ufficio. 

Questa nuova figura di Giudice che agisce anche senza rispettare il principio della domanda oltre che il principio dispositivo che regolamentano da sempre il rito civile italiano è una svolta alquanto epocale. Tuttavia, è importante precisare che questa eccezione è stata introdotta ad esclusivo interesse dei figli minori che sono la parte più debole del processo, e sempre garantendo il rispetto del contraddittorio e il diritto alla prova contraria.

Il Giudice potrà, per esempio:

  • nominare il curatore speciale:
  • disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice civile;
  • ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi se del caso della Polizia tributaria
  • adottare altri i provvedimenti opportuni.

SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONSENSUALE (C.D. DIVORZIO CONGIUNTO)

Anche per i procedimenti congiunti (separazione consensuale e divorzio congiunto) la riforma Cartabia ha scelto di unificare il rito.

Ancora incerta l’ipotetica possibilità di avanzare consensualmente un ricorso cumulativo per chiedere, con un unico atto e davanti allo stesso Giudice, la separazione e il divorzio. La lettera della legge ipoteticamente lo permette ma i decreti attuativi hanno fino ad ora trattato unicamente i casi di procedimenti giudiziali (quando si è in causa). Su questo aspetto bisognerà verificare come decideranno di procedere i Giudici, il Parlamento o aspettare che la Corte di Cassazione sia chiamata con un quesito in tal senso.

Attualmente, quindi, la richiesta di separazione consensuale è presentata sempre con ricorso, e deve contenere la descrizione delle condizioni economiche dei coniugi/genitori (con una differenza rispetto ai procedimenti giudiziali in cui si devono obbligatoriamente produrre i relativi documenti). 

La parte più importante del ricorso è l’accordo sulle condizioni riguardanti i figli (affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita, mantenimento ecc.) nonché le condizioni economiche tra moglie e marito. Ovviamente su tutti gli aspetti i genitori/coniugi hanno un’ampia disponibilità di scegliere come meglio regolamentare i rapporti. Anche sulle questioni patrimoniali le parti hanno ampia libertà, potendo inoltre inserire trasferimenti immobiliari nel ricorso congiunto, così da poter approfittare di importanti agevolazioni fiscali.

Sebbene sia ancora possibile per i coniugi depositare il ricorso di separazione senza l’assistenza di un avvocato, è comunque preferibile essere seguiti da un Professionista legale specializzato che possa affiancare le parti nel raggiungimento di un accordo equilibrato. 

Nelle procedure “consensuali” l’udienza avviene sempre con trattazione scritta (quindi i coniugi/genitori all’udienza non devono essere presenti), salvo che dichiarino espressamente che non intendono riconciliarsi.

QUALE È IL TRIBUNALE DI COMPETENZA PER LA SEPARAZIONE O DIVORZIO? (QUAL È LA CITTÀ DOVE FARE LA SEPARAZIONE O DIVORZIO)

Il Tribunale competente per territorio, quando ci sono dei figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), è quello di residenza abituale dei figli. Quindi è competente il Giudice della residenza del minore (in caso di trasferimento del minore: sarà sempre competente il Tribunale dell’ultima residenza prima del trasferimento).

Se – invece – non ci sono figli, può essere competente per la separazione o il divorzio il Tribunale dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure, a seconda dei casi, quella del convenuto.

RIFORMA CARTABIA APPLICABILE ANCHE PER I FIGLI DI COPPIE NON SPOSATE (GENITORI CONVIVENTI)

La riforma Cartabia interessa non solo le cause di separazione e divorzio ma anche i procedimenti dei figli di coppie non sposate. I genitori rivolgendosi ad un avvocato potranno quindi accordarsi per i figli (affidamento e collocazione del figlio, assegnazione casa, tempi di visita, mantenimento mensile ecc.) ma potranno anche modificare i provvedimenti già emessi in passato.

La riforma Cartabia ha previsto un rito unico applicabile anche alle coppie non sposate.

Alle coppie non sposate è stata estesa la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita che, in precedenza, era inammissibile.

PROCEDIMENTI CONGIUNTI PER COPPIE NON SPOSATE CON FIGLI (REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Se una coppia non sposata con figli vuole congiuntamente chiedere la regolamentazione della responsabilità genitoriale e determinare il contributo economico in favore dei minori, il procedimento si svolge nella stessa maniera con l’unica differenza che il Presidente nomina un Giudice relatore che, dopo aver chiesto il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. 

Anche in questo caso la comparizione delle parti è ordinata solo se richiesta dalle parti o se sono necessari chiarimenti in merito alle condizioni. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

QUALE È IL TRIBUNALE DI COMPETENZA PER COPPIA NON SPOSATA CON FIGLI? (QUAL È LA CITTÀ DOVE FARE RICORSO)

Il Tribunale competente per territorio, quando una coppia non sposata ha dei figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), è quello di residenza abituale dei figli. Quindi è competente il Giudice della residenza del minore (in caso di trasferimento del minore: sarà sempre competente il Tribunale dell’ultima residenza prima del trasferimento).

Lo Studio legale Marzorati potrà seguire tutte le fasi della separazione o del divorzio tra coniugi così come la definizione dei procedimenti di affidamento dei figli tra i genitori (affidamento condiviso o esclusivo), collocazione dei minori presso un genitore, tempi e modalità di permanenza presso l’altro genitore non collocatario, assegnazione della casa, assegno mensile di mantenimento figli ed eventualmente mantenimento del coniuge, ecc.). Lo Studio legale Marzorati potrà assistere il genitore, o entrambi, in caso di regolamentazione della responsabilità genitoriale per le coppie non sposate garantendo un’assistenza altamente specializzata anche pluridisciplinare. Mettiamo a disposizione del Cliente un network di Professionisti in materia fiscale e commerciale, per dare consulenze ad ampio aspetto dal punto di vista di gestione patrimoniale ma anche in materia psicologica (psicologo, psichiatra infantile ecc.) così da poter prestare attenzione alle esigenze del nucleo familiare che vive la crisi familiare, con un particolare interesse ai minori.


L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
 di LORENZO DELLI PRISCOLI
e ragioni dei figli e le
 SOMMARIO: 1. La funzione dell’assegnazione della casa familiare: l’interesse dei figli e il
  mantenimento dell’habitat. -
2.
Le fonti relative al principio del miglior interesse per il minore (the
 best interest of the child). - 3. Il diritto (fondamentale) all’abitazione. - 4. L
 5. L’equiparazione del convivente more uxorio al coniuge e quella dei figli
 maggiorenni non autosufficienti ai figli minori ai fini dell’assegnazione della casa familiare. - 6.
 L’esigenza
ragioni della proprietà. –
di una valutazione in concreto circa l’effettivo venir meno del diritto al godimento della casa familiare per le ipotesi legislativamente previste di assegnazione della casa familiare. - 7. Il principio di uguaglianza tra uomo e donna nel rapporto con i figli e il principio di bigenitorialità nelle fonti nazionali e sovranazionali. - 8
 . Assegnazione della casa familiare e bigenitorialità: l’esigenza di
 una valutazione in concreto del miglior interesse dei figli (e dei genitori?). - 9. L’esigenza che il giudice di merito disponga del tempo necessario per valutare in concreto del miglior interesse dei
 figli (e dei genitori?).
 1. La funzione dell’assegnazione della casa familiare: l’interesse dei figli e il mantenimento
 dell’habitat
  Secondo la Cassazione1
l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ma è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola,
dell'affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308, est. Finocchiaro2).
 1
 Cass. n. 18603 del 2021. Analogamente Cass. n. 32231 del 2018, secondo cui il godimento della casa familiare a seguito
 della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore. La sentenza appena citata dunque evidenzia che i problemi, le liti e i comportamenti dei genitori non possono in nessun caso incidere a detrimento dei minori, cosicché l’assegnazione dela casa familiare deve seguire esclusivamente il criterio del perseguimento del miglior interesse per il figlio, a prescindere da una eventuale valutazione
 dei genitori quanto al meritarsi più o meno l’uno o l’altro la casa.
 2 Afferma tale sentenza che:
 L'art. 155-quater cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, esordisce con l'affermazione solenne secondo la quale «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». Prosegue la norma codicistica, nella nuova formulazione, stabilendo che «dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà». Quindi, la norma prevede alcune ipotesi di cessazione dell'assegnazione, disponendo che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».
Il sospetto di illegittimità costituzionale sottoposto alla Corte riguarda le ultime due ipotesi di cessazione dell'assegnazione, quella della convivenza more uxorio dell'assegnatario con altro soggetto, e quella del nuovo matrimonio contratto dall'assegnatario. In realtà, mentre i primi due casi di revoca sono collegati ad eventi che fanno presupporre il venir meno della esigenza abitativa, non così può dirsi per gli altri due, sui quali si incentrano le censure dei giudici remittenti e che si sostanziano, soprattutto, sulla critica alla operatività automatica della revoca, senza alcuna possibilità per il giudice di valutare la rispondenza della revoca all'interesse della prole.
L'esame della questione deve partire dalla considerazione delle finalità che governano l'assegnazione della casa familiare. Al riguardo, deve rilevarsi che, già secondo il diritto vivente formatosi nella vigenza dell'art. 155, quarto comma, cod. civ., quale sostituito dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151, l'assegnazione della casa coniugale
Emerge, dalla lettura di tale sentenza della Consulta, che l’interesse alla conservazione della casa coniugale era in origine inteso non tanto come diritto a mantenere proprio “quella” abitazione, ma più semplicemente come tutela del diritto fondamentale all’abitazione, dato che, fino alla modifica intervenuta nel 2006 che ha introdotto l’art. 155 quater c.c., ripreso integrlamente nel 2013 dal 337 sexies c.c. (introdotto dal d.lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), l’assegnazione della casa coniugale seguiva (ossia era in abbinamento con) l’affidamento dei figli. Spiega però la citata sentenza della Consulta n. 308 del 2008 che, ora che è caduto il criterio dell’affidamento dei figli, l'obbligo di mantenimento si sostanzia nell'assicurare ai figli la idoneità della dimora (quale essa sia), intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi, che richiede un
  era strettamente legata all'affidamento della prole. E tale principio è stato ribadito da questa Corte, che, con le sentenze n. 166 del 1998 e 394 del 2005, ha riconosciuto che detta assegnazione è strettamente funzionale all'interesse dei figli, specificando che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, l'obbligo di mantenimento si sostanzia, quindi, nell'assicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi.
Nel nuovo regime, scomparso il “criterio preferenziale” per l'assegnazione della casa familiare costituito dall'affidamento della prole – una scomparsa coerente con il superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale - l'attribuzione dell'alloggio viene espressamente condizionata all'interesse dei figli.
E’ poi da ricordare che la giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere, sulla base del tenore originario del testo codicistico, nonché dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), che, anche per l'assegnazione della casa familiare, vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo del provvedimento per fatti sopravvenuti. Tuttavia tale intrinseca provvisorietà non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti (ex plurimis: Cass. n. 13736 del 2003), nonché quello dell'accertamento dell'interesse prioritario della prole.
Da tale contesto normativo e giurisprudenziale emerge il rilievo che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole.
Ne deriva che l'art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto.
La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore [in tema di separazione, e con riferimento al regime vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l'instaurazione di una relazione "more uxorio" da parte
 del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca dell'assegnazione della casa familiare, trattandosi di
una circostanza ininfluente sull'interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse di questi ultimi alla conservazione dell'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, con cui era stata revocata l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, avendo lo stesso intrapreso una convivenza "more uxorio" in quella medesima casa, divenuta pertanto un centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente: Cass. n. 9995 del 2008)].
Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Ragusa. ambiente sereno ma che non presuppone necessariamente il mantenimento della originaria casa familiare.
Ne consegue che l'assegnazione della casa coniugale è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" e che "detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione"3.
Pertanto, in assenza di figli, il giudice non può disporre l’assegnazione della casa familiare4, quand’anche uno degli ex coniugi sia privo di una abitazione e l’altro ne disponga più di una; il giudice potrà però naturalmente tenere conto di questo squilibrio economico tra gli ex coniugi in sede di definizione dell’assegno di divorzio, sempre che naturalmente il coniuge privo di casa di proprietà sia anche non indipendente economicamente, nel qual caso, qualora sia in grado di provvedere al pagamento dell’affitto di una abitazione dignitosa e sufficiente per i suoi bisogni e non abbia contribuito ad accrescere con il suo impegno e il suo lavoro il patrimonio della famiglia o dell’altro coniuge, non sarà neppure destinatario di un assegno a suo favore.
Evidenzia la giurisprudenza che la circostanza che l’assegnazione della casa familiare sia diretta esclusivamente alla cura del miglior interesse dei figli non significa però naturalmente che, una volta che il giudice abbia deciso in base a questo esclusivo criterio il genitore assegnatario della stessa, non debba tenersi conto di tale assegnazione ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i genitori, ma del resto è proprio lo stesso art. 337 sexies c.c., comma 1 (seconda parte), c.c., ad affermare esplicitamente che dell'assegnazione della casa familiare il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori5, considerato l'eventuale titolo di proprietà6.
 La preminenza dell’interesse dei figli nella decisione relativa all’assegnazione della casa
 familiare emerge anche rispetto all’interesse dei genitori, di cui intanto può tenersi conto in quanto non entri in conflitto con quello dei figli: secondo Cass. n. 22266 del 2020, infatti, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto
 3 4
Cass., n. 15367 del 2015; Cass. n. 25604 del 2018;
  Tra le tante,
Cass, n. 21334 del 2013; Cass. n. 23591 del 2013.
 Secondo la Cassazione, anche prima dell’introduzione dell’art. 337 sexies c.c., il disposto dell'art.155 quater cod.civ,
 come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'"interesse dei figli", conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, ne consegue che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale, in assenza di figli, ha negato che si potesse disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ed ha rinviato alle norme sulla comunione ed al relativo regime per l'uso e la
 divisione, essendo detta abitazione di proprietà comune di entrambi i coniugi (Cass. n. 16398 del 2007).
 in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento
 della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass. n. 25420 del 2015); è stato altresì analogamente deciso, in tema di separazione personale, che qualora il giudice, nell'esercizio del potere conferitogli dall'art. 155 quarto comma cod. civ., attribuisca la casa familiare di proprietà dell'altro coniuge al coniuge affidatario della prole, il valore del godimento dello immobile, quantificabile sulla base del canone di locazione determinato a norma della legge 27 luglio 1978 n. 392, se non integra una componente dell'assegno di mantenimento dovuto allo affidatario medesimo, va considerato nell'ambito della
 valutazione delle sue condizioni economiche (Cass. n. 858 del 1983).
5 Afferma infatti la Cassazione che,
6 In tal senso può leggersi la ratio del principio di diritto espresso da
 separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, oltre a determinare l'assegno divorzile nella misura richiesta, ne aveva anche stabilito l'aumento, a partire dal rilascio della casa familiare da parte dell'avente diritto, senza che fosse stata formulata alcuna domanda in relazione a tale
Cass. 11795 del 2021, secondo cui, in tema di
  evenienza.

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FIRMA Sono un uomo sposato da 10 anni. Mia moglie un giorno a pranzo mi comunica che ha deciso di separarsi, che vuole vendere la casa e div...